Accade spesso, che i nonni o i genitori, alla nascita di nipoti o figli, sottoscrivano per loro dei buoni postali fruttiferi, con clausola P.F.R. (Pari Facoltà di Rimborso), da riscuotere una volta maggiorenni.
Purtroppo però, raggiunta la maggiore età, un’amara sorpresa per i consumatori: Poste Italiane rifiuta il rimborso per presunta prescrizione.
Buoni Fruttiferi prescritti: cosa fare
Il minore cointestatario del buono puo’ chiedere in prima persona il rimborso del titolo, solo a compimento del diciottesimo anno di età, ed è quindi da tale data che deve iniziare il termine di prescrizione di dieci anni. Infatti, il minore solo dopo la maggiore età ha il potere di agire, con la conseguenza che, prima di tale momento, non poteva esercitare il diritto alla riscossione, considerato che ai sensi dell’art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (sent. del Giudice di Pace di Nola dott.ssa Ventimiglia).
Ultimamente, anche Il Giudice di Pace di Lecce con le sentenze n. 5063 e n. 5064 del 5.7.2021, ha accolto le richieste dei consumatori, condannando Poste Italiane a rimborsare i buoni volutamente prescritti.
Il Giudice di pace di Lecce, contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane, ha affermato che:
- nel caso di cointestatari minorenni, la prescrizione inizia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e non dalla scadenza del buono.
- la richiesta era comunque appropriata, poiché i consumatori l’avevano presentata nei dieci anni dall’ultimo giorno dell’anno di scadenza;
- a fronte di specifica contestazione, Poste Italiane non ha dimostrato di aver fornito adeguata informativa al riguardo.
Se hai ritrovato dei Buoni Fruttiferi Postali e non sai se possono ancora essere riscossi o hai dei dubbi sulla somma del rimborso calcolata da Poste Italiane, il nostro Studio Legale è a disposizione per fornirti adeguata consulenza.
